Titolo I: Disposizioni generali – natura e scopi
Art. 1 – Denominazione
- È costituita un’Associazione di Volontariato denominata “Gruppo Missionario di Solidarietà NOI PER …. ZAMBIA – ONLUS” – d’ora in avanti “l’Associazione”
- L’Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge quadro del volontariato 11 agosto 1991 n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e della legge della Regione Marche sul volontariato aprile 1995, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni;
- L’Associazione dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o della sigla “ONLUS”.
Art. 2 – Durata – Sede
- La durata dell’associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci
- La sede dell’Associazione è fissata nel comune di Carpegna (PU), attualmente in via Pieve n. 2. La variazione della sede sociale nell’ambito del medesimo comune non costituisce, per previsione espressa dei soci, modifica del presente statuto
- L’Associazione può istituire sedi secondarie con delibera dell’assemblea dei soci nonché uffici e filiali in tutto il territorio nazionale ed all’estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Principi ispiratori – Libertà di associazione – Democraticità della struttura – Assenza di fine di lucro
- L’Associazione trova fondamento nella Parola di Dio, che anima e illumina l’impegno, quali laici, per la pace e la giustizia;
- L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apolitico ed apartitico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile.
- Essa concede la qualifica di socio a tutti coloro che, condividendo gli scopi di cui all’art. 4 e rispondendo a requisiti di specchiata moralità, accettano le finalità ed il metodo dell’Associazione, e partecipano alla vita associativa portando con continuità il proprio contributo, senza alcuna discriminazione di razza, di sesso, di censo e di età;
- L’Associazione non ha fine di lucro. In particolare, è fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto sia nel corso della vita associativa che all’atto del suo scioglimento, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ed il patrimonio residuo all’atto dello scioglimento dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co 190, l.23/12/1996 n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni;
- L’Associazione si ispira ai principi di partecipazione volontaria e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, democraticità della struttura, solidarietà e pluralismo, uniformità del rapporto associativo, sovranità dell’assemblea dei soci, libera eleggibilità degli organi amministrativi e gratuità delle relative cariche, intrasmissibilità della quota o contributo associativo e trasparenza amministrativa, con l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo le disposizioni statutarie.
- Tutti i Soci maggiorenni hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano;
- La quota associativa è intrasferibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non rivalutabile;
- Le attività svolte dai soci nei confronti dell’Associazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale nei confronti dell’Associazione stessa
Art. 4 – Finalità e scopo
- L’associazione opera per fini solidaristici e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della istruzione, della formazione e della promozione della scolarità, dell’educazione, della cultura e dell’arte a beneficio della popolazioni dei “Paesi in via di sviluppo” – d’ora in avanti PVS.
- Scopi della associazione sono:
- preparare ed inviare volontari nei PVS per cooperare alla loro crescita sociale, economica, culturale e spirituale, in armonia con l’ambiente e l’ecosistema;
- promuovere, in Italia ed all’estero, un servizio di animazione al volontariato e di sensibilizzazione sui problemi della giustizia e solidarietà internazionali;
- favorire lo scambio di esperienze fra i popoli e le Chiese di tutto il mondo;
- promuovere la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata in beneficenza per il finanziamento di iniziative locali nei PVS ed in particolare nello Zambia e negli altri paesi dell’Africa equatoriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere e strutture sanitarie, di accoglienza, educative e di culto, ospedali, case di cura, scuole, strutture di accoglienza, case famiglia, chiese etc. ed in particolare nello Zambia e negli altri paesi dell’Africa equatoriale, con particolare riferimento al sostegno del progetto “Malaika Village” di Luanshya (Zambia);
- promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità;
- promuovere e realizzare quanto necessario al fine di assicurare la protezione sociale di categorie particolarmente vulnerabili realizzando attività caritatevoli verso il prossimo dirette a dare sollievo dalla miseria ovvero finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale attraverso erogazioni in denaro o in natura anche effettuate a favore di altri enti che operano, sia in Italia che nei PVS, direttamente con le suddette persone, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ONLUS, Organizzazioni non Governative o Enti pubblici e privati che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e degli aiuti umanitari;
- promuovere e realizzare quanto necessario a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana, ed in particolare gli abitanti del PVS incontra nel corso della sua vita, al fine di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- sensibilizzare ed avvicinare i privati cittadini, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, alle problematiche di inerenti i suoi scopi;
Art. 5 – Attività dell’Associazione
- Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà, tra l’altro:
- promuovere la formazione di laici che, con spirito di servizio volontario, svolgano attività nei PVS ed assistere i volontari, curandone in particolare la formazione durante e dopo il servizio;
- incentivare, animare e sostenere la formazione di gruppi di sostegno perché svolgano, nello spirito dell’Associazione, attività di lavoro, studio e solidarietà con i popoli dei PVS;
- sostenere iniziative di scambio culturale e spirituale tra i popoli, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche per un’educazione allo sviluppo e alla cooperazione internazionale;
- promuovere ed organizzare soggiorni per gruppi o singoli desiderosi di vivere un’esperienza missionaria nei PVS;
- svolgere, sia in Italia che nei PVS, e nel rispetto delle leggi che le regolano, attività di assistenza sociale e sanitaria, promuovere, incentivare e organizzare azioni di adozione temporanea e permanente di minori in condizioni di bisogno, e ogni altra attività ed iniziativa volta a superare le condizioni di difficoltà sociale, educativa e sanitaria della persona ed in particolare degli abitanti dei PVS;
- amministrate e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, a qualsiasi titolo, detentrice;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici o consulenze; stipulare ogni opportuno atto e contratto per lo svolgimento ed il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, che sia considerato opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, a tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la associazione, gli operatori dei settori di attività della associazione e il pubblico;
- erogare premi e borse di studio a studenti dei PVS;
- svolgere attività didattiche e di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della associazione;
- intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo;
- svolgere qualsiasi attività rientrante nei settori specificati che la associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.
- L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare attività economiche marginali, nei modi e nei limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente
Art. 6 – Affiliazioni e partecipazioni ad altri enti
- Per la promozione e lo sviluppo dei Popoli l’Associazione aderisce alla “Federazione Organismi Cristiani al Servizio Internazionale Volontariato (F.O.C.S.I.V.)” e collabora con gli altri organismi di volontariato, gli enti e le organizzazioni nazionali ed internazionali; in particolare coopera con organismi, enti e governi dei PVS
- l’Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima. A tal fine l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- L’Associazione potrà inoltre stipulare accordi, contratti o convenzioni con le Amministrazioni sia centrali che periferiche per l’espletamento di incarichi rientranti negli scopi associativi.
TITOLO II: Soci
Art. 7 – I Soci:
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, cittadini italiani o stranieri, che siano di specchiata moralità, non siano stati condannati a pena che comporti la decadenza dai diritti politici, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli apportando con continuità la propria opera volontaria e sostenendo l’associazione moralmente e/o finanziariamente. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
- I soci dell’Associazione si dividono in:
- Soci Fondatori: sono coloro che hanno dato vita all’Associazione;
- Soci Benemeriti: sono coloro che si sono distinti per attaccamento all’Associazione anche a seguito di elevato sostegno finanziario nello svolgimento delle attività sociali;
- Soci Onorari: sono coloro, persona fisica o giuridica anche pubblica, che hanno dimostrato particolare interesse o sostegno per la realizzazione degli scopi sociali;
- Soci Ordinari: sono coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, fanno domanda di ammissione alla stessa.La qualifica di socio Benemerito e di socio Onorario viene riconosciuta dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di “sostenitori” non soci, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’associazione.
Art. 8 – Diritti dei soci – Uniformità del rapporto associativo
- Tutti i soci dell’Associazione godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri; la differenziazione di cui all’art. precedente è meramente onorifica;
- Tutti i Soci maggiorenni godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipazione con diritto di voto alle Assemblee come previsto dal successivo art. 13. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto all’elettorato attivo, cioè il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 17
- Tutti i Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed alle iniziative organizzate dalla stessa, di conoscere e di essere informati in merito ai programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
Art. 9 – Doveri dei Soci:
Ogni socio ha il dovere di:
- Accettare, osservare e rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi Sociali;
- osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri Soci, dei collaboratori dell’Associazione e dei Dirigenti della Stessa;
- corrispondere le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo ed i contributi straordinari determinati dall’Assemblea rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
- apportare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera solidaristica e volontaria per il perseguimento degli scopi dell’Associazione;
- difendere il buon nome dell’associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi;
Art. 10 – Norme per L’ammissione dei soci
- Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà:
- presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, a cui dovrà essere allegato un certificato rilasciato dal Comune di residenza del richiedente che attesti il godimento dei diritti politici;
- essere di specchiata moralità;
- versare la quota associativa.
- L’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti requisiti richiesti per l’ammissione a socio dell’Associazione, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità associative e si impegna a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
- Il Genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne;
- Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle domande di ammissione a maggioranza semplice dei propri componenti;
- L’eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale dei Soci la quale delibera in merito, sentito il Collegio dei Probiviri, ove istituito
Art. 11 – Perdita della qualifica di socio e provvedimenti disciplinari
- La qualifica di socio si perde:
- per recesso (dimissioni), da presentarsi per iscritto; il recesso ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso, nel corso dei quali il socio recedente è comunque obbligato all’osservanza degli obblighi associativi e degli impegni assunti, salvo il caso di recesso motivato da giusta causa, il cui effetto è immediato.
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, che non rispetti le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi Associativi, che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso l’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione.
- per morosità, a causa del ritardo superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel pagamento della quota associativa.
- La perdita di qualità di socio, da qualsiasi motivo determinata non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati.
- L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. La notifica non è necessaria in caso di esclusione per morosità di cui al comma 1, lettera “c”.
- Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione può adire il Collegio dei Probiviri ovvero, in sua assenza, il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio Stesso. Il provvedimento di radiazione deve in ogni caso essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l’interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.
- I provvedimenti disciplinari presi a carico dei Soci debbono essere notificati per iscritto agli interessati. I nomi dei soci dimissionari o radiati verranno affissi all’Albo Sociale e vi rimarranno otto giorni.
- Il socio cessato, escluso o recedente, rimane in ogni caso responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione nel periodo di permanenza del vincolo associativo.
TITOLO III: Organi associativi
Art. 12 – Organi Associativi
- Gli Organi attraverso i quali l’Associazione esplica le sue funzioni sono:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente vicario
- Il Segretario;
- Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio direttivo;
- Il Comitato Esecutivo, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato dall’Assemblea;
- Il Collegio dei Probiviri, ove nominato dall’Assemblea
- L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo;
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo di volontariato gratuito. Ai membri degli Organi Associativi non spetta nessuna remunerazione, ma solo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico e/o anticipate in nome e per conto dell’associazione.
Art. 13 Assemblea dei soci
- L’Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci maggiorenni aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l’Organo Sovrano dell’Associazione Stessa.
- L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti
- L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria, in relazione agli argomenti all’Ordine Del Giorno.
- Ogni socio ha diritto ad un solo voto. In sede di Assemblea Ordinaria è ammesso il voto per delega nella misura di 2 (due) deleghe per ogni associato presente; in sede di Assemblea Straordinaria è ammessa una sola delega per ogni associato presente.
- La convocazione dell’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede sociale o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e/o consegna diretta.
- L’Avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’Ordine del Giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, e la data prevista per l’eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
- L’Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione ovvero in altro luogo nella provincia in cui ha sede l’associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati
Art. 14 – Funzionamento dell’Assemblea
- Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, o qualora si tratti di Assemblea per il rinnovo delle cariche, dal socio con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni;
- L’Assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un segretario e due scrutatori scelti fra i soci presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche;
- Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori utilizzando, all’uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione;
- L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto più uno, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega;
- L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega;
Art. 15 – Assemblea Ordinaria
- L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo;
- La convocazione dell’Assemblea Ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l’Ordine del Giorno; in tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.
- Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione;
- eleggere il Consiglio Direttivo e le altre Cariche Sociali;
- deliberare in ordine alla decadenza del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Associativi;
- approvare i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo,
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione, sociale ed economica, redatti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell’Associazione che non rientrano nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria, nonché su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione e su quelle proposte dai soci.
Art. 16 – Assemblea Straordinaria
- L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- modificazioni dello Statuto Sociale;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;
- La convocazione dell’Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l’Ordine del Giorno; in tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.
Art. 17 – Consiglio direttivo
- L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di nove, nominati dall’Assemblea esclusivamente fra i soci
- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- possono ricoprire cariche sociali solo i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.
- Di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito Verbale utilizzando, all’uopo, apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- I componenti del Consiglio Direttivo nominano nel loro ambito il Presidente e Il Vice Presidente Vicario. Possono nominare altresì Il Segretario e il Cassiere (tesoriere), che possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo
- In caso di morte, decadenza o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell’ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria.
- Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
- Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto
- Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri.
- I Consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per 5 (cinque) riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti a norma dell’articolo precedente.
Art. 18 – Funzioni del Consiglio direttivo:
- Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni inerenti la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto e secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione sia Ordinaria che Straordinaria con l’unico limite rappresentato delle disposizioni del presente Statuto ovvero da eventuali disposizioni dell’Assemblea dei Soci;
- In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti competenze:
- la nomina, tra i suoi componenti, del Presidente, del Vice – Presidente, del Segretario Generale e di eventuali altre cariche
- la determinazione delle quote associative annuali e delle eventuali quote di partecipazione, da parte dei soci, alle attività dell’associazione
- l’esame delle domande di ammissione o dimissione dei soci e le deliberazioni in ordine alle stesse;
- l’adozione di provvedimenti disciplinari;
- la predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- la redazione del bilancio consuntivo, nonché della relazione sociale ed economica, da sottoporre all’approvazione all’Assemblea;
- la tenuta dei libri sociali;
- la nomina, ove ritenuto utile od opportuno, di un Direttore Generale, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo, e la definizione delle relative funzioni. In tal caso egli partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo;
- l’individuazione dei collaboratori dell’Associazione e la definizione degli eventuali compensi da attribuire agli stessi;
- la convocazione delle Assemblee dei soci;
- la predisposizione di eventuali Regolamenti Interni;
- la decisione sull’apertura e la chiusura dei programmi e sull’idoneità dei candidati volontari all’ammissione ai corsi di formazione specifica alla loro partenza per i PVS;
Art. 19 – Presidente e Vice-Presidente
- Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Egli può, sentito il Consiglio Direttivo:
- conferire e revocare Procure Speciali;
- nominare e revocare dirigenti, funzionari ed impiegati, stipulare contratti di lavoro e di collaborazione, emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’Ordinaria Amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità
- Il Vice-Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato
Art. 20 – Responsabilità
Il Presidente ed Il Consiglio Direttivo sono responsabili in solido del buon andamento finanziario dell’Associazione e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio o non approvate dall’Assemblea.
Art. 21 – Segretario e Tesoriere
- il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al normale funzionamento dell’Associazione e dirige l’amministrazione sociale;
- il Tesoriere, o Cassiere, si incarica della riscossione delle entrate, della tenuta dei conti sociali e dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle attività dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci;
- il Segretario ed il Tesoriere possono essere nominati anche fra i non soci. Le due cariche possono anche essere assunte dalla medesima persona;
Art. 22 – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, se costituito, è formato da n.3 (tre) consiglieri, compreso il Presidente. Esso si occupa delle questioni di ordinaria amministrazione per le quali il Presidente ritiene non necessaria la convocazione del Consiglio direttivo, e potrà avvalersi della collaborazione di Soci volontari in funzione di specifici incarichi.
Art. 23 – Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è formato da due membri effettivi e da un supplente, eletti dall’assemblea dei Soci; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo con voto consultivo;
- I Revisori dei Conti esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal Consiglio Direttivo e verificano, con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci e, qualora rilevino irregolarità amministrative, debbono comunicarle per iscritto al Presidente della Società per i necessari provvedimenti.
- L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere nonché con l’espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell’associazione;
- Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.
Art. 24 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall’assemblea dei Soci; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. I probiviri vigilano sull’osservanza del presente statuto e degli eventuali Regolamenti Interni da parte degli associati, del consiglio direttivo e delle persone investite di cariche sociali e deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dai soci e dal Consiglio direttivo.
TITOLO IV: Risorse economiche – Patrimonio sociale – Esercizio finanziario – Bilancio
Art. 25 – Entrate dell’associazione
Le Entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative e dalle eventuali quote di partecipazione degli associati alle attività organizzate dall’associazione;
- dai contributi erogati da soci o terzi per il perseguimento degli scopi associativi; dai contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- dai rimborsi derivanti da eventuali convenzioni
- dalle rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali intraprese per il finanziamento dell’attività associativa
- dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- da donazioni e lasciti testamentari.
Art. 26 – Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale;
- dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a Riserva;
- da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all’Associazione;
In caso di scioglimento dell’Associazione il Patrimonio residuo sarà devoluto, secondo le deliberazioni assembleari, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co 190, l.23/12/1996 n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. E’ in ogni caso tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di Capitale.
Art. 27 – Esercizio Finanziario e Bilancio
- L’esercizio Finanziario dell’Associazione comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Entro il mese di Aprile di ogni anno il Consiglio direttivo presenta all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria il Bilancio Consuntivo (rendiconto economico e finanziario) dell’esercizio finanziario precedente ed un Bilancio di Previsione contenente un preventivo delle spese necessarie per far funzionare l’Associazione. Qualora tale bilancio presenti un deficit l’Assemblea delibera l’ammontare del contributo straordinario da ripartire tra i soci a conguaglio.
- In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.
- I Bilanci debbono essere comunicati al Collegio dei Revisori, ove nominato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea dei soci e devono restare depositati nella sede dell’Associazione nei 5 (cinque) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente
- Il Bilancio consuntivo approvato dall’assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta al Segretario con preavviso di tre giorni.
Art. 28 – Gestione della Tesoreria
- I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione saranno depositati su uno o più conti correnti presso gli Istituto di Credito scelti dal Consiglio Direttivo. Tale C/C sarà movimentato dal Presidente e dal Vice Presidente, nonché dal Tesoriere, se nominato, cui spetta per delega l’amministrazione dell’Associazione;
- Il Consiglio Direttivo potrà decidere di investire, al fine di incrementarne il rendimento, i fondi disponibili in attività di natura finanziaria caratterizzate dal minimo grado di rischiosità possibile.
TITOLO V: Incarichi operativi – Sezioni
Art. 29 – Assegnazione degli Incarichi e compensi
- Per l’organizzazione dell’Attività dell’Associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di socio. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente ai soci un ruolo attivo negli incarichi connessi con l’attività associativa, finalizzata, tra l’altro, al contenimento delle spese.
- Il Presidente ed Il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura, nonché l’eventuale remunerazione, ferma restando la gratuità degli incarichi degli amministratori e dei soci volontari.
- Le cariche Associative sono onorifiche. Ai consiglieri e ai componenti degli altri Organi dell’Associazione spetta tuttavia il rimborso delle spese anticipate per lo svolgimento del proprio incarico.
Art. 30 – Sezioni Operative
Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di apposite sezioni, incaricate di provvedere a specifiche attività dell’Associazione. Ogni sezione sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci.
TITOLO VI: Libri sociali
Art. 31 – Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
- il libro Soci;
- il libro verbali delle Assemblee;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo;
Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge; I libri sociali possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili e devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il Presidente ed il Segretario. I Libri dell’Associazione posso essere visionati da qualsiasi socio che ne faccia richiesta; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
TITOLO VII: Clausola compromissoria e disposizioni finali
Art. 32 – Clausola Compromissoria interna – Collegio Arbitrale
- I Soci si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi soci o nei confronti dell’Associazione. Conseguentemente, sono devolute alla competenza di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
- tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
- l’accettazione espressa della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione all’Associazione da parte di nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.
- L’organo arbitrale è composto da tre arbitri, salvo che le parti non concordino in ordine alla nomina di un Arbitro Monocratico.
- Gli arbitri saranno scelti dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro; in caso di inadempienza dell’Organo designato provvederà il Presidente del Tribunale di Pesaro.
- La domanda di arbitrato per quanto concerne il rapporto tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, co. 1, D. Lgs 5/2003.
- Gli Arbitri decidono secondo diritto, salvo che i soci consensualmente autorizzino gli Arbitri a decidere secondo equità. Per i diritti patrimoniali disponibili il lodo non è impugnabile.
- Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell’organo arbitrale , salvo le proroghe previste dalla legge. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.
- Le spese di funzionamento dell’Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
- Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata come causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.
Art. 33 – Scioglimento dell’Associazione
- Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) dei presenti all’Assemblea;
- Lo scioglimento dell’Associazione potrà inoltre avvenire “ipso jure” per:
- rinuncia alla qualifica di tutti i soci;
- mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell’assemblea.
Art. 34 – Modalità di Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: L’Assemblea o, subordinatamente, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l’ultimo socio ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nomina un Liquidatore del patrimonio dell’Associazione, Il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente art. 26
Art. 35 – Disposizioni Finali
- Le norme del presente Statuto possono essere integrate dall’eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni nonché alle norme speciali in materia di Organizzazioni di Volontariato ed ONLUS applicare